Tivoli, Tar annulla ordinanza antiprostituzione

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La sezione seconda bis del Tar Lazio con una sentenza breve hanno annullato l’ordinanza antiprostituzione del sindaco di Tivoli (con decorrenza dal 15/11/2018 fino al 15/06/2019), accogliendo il ricorso presentato dall’Associazione Radicale “Certi Diritti” e dal Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute – Onlus. Secondo i giudici amministrativi “prioritarie ed assorbenti si palesano le deduzioni dirette a contestare l’assenza dei presupposti alla base dell’adozione del provvedimento impugnato, la lacunosita’ dell’istruttoria e la carenza di motivazione”.
In particolare “le condotte vietate e sanzionate vengono descritte nel provvedimento impugnato con un insufficiente grado di determinatezza, come reso evidente dal rilievo riconnesso anche ad ‘atteggiamenti’, a ‘modalita’ comportamentali’ ed all’abbigliamento- si legge nella sentenza- e, dunque, a condotte ed a profili che ineriscono alla sfera delle stesse modalita’ di espressione della personalita’ e che possono risultare in concreto non lesive di interessi riconducibili alla sicurezza urbana in quanto non dirette in modo non equivoco all’esercizio dell’attivita’ riguardante le prestazioni sessuali a pagamento”.
Inoltre “a fronte di tale ampia e generica descrizione delle condotte sanzionate l’indiscriminata estensione dei divieti su tutto il territorio comunale non trova supporto nell’accertamento di situazioni specifiche riferibili all’esigenza di tutela della sicurezza urbana, dovendosi evidenziare che l’ordinamento vigente non consente la repressione di per se’ dell’esercizio dell’attivita’ riguardante le prestazioni sessuali a pagamento e cio’ a prescindere dalla rilevanza che tale attivita’ possa assumere sotto altri profili, autonomamente sanzionabili, per le modalita’ con cui e’ svolta o per la concreta lesione di interessi riconducibili alla sicurezza urbana”.
In particolare “la sussistenza di ‘gravi pericoli che minacciano l’incolumita’ pubblica e la sicurezza urbana’ e’ solo formalmente evocata, non essendo sufficienti a sorreggere la determinazione adottata affermazioni di principio in ordine alla circostanza che il fenomeno della prostituzione su strada ‘sta assumendo caratteri di notevole diffusione sul territorio comunale’ ovvero giudizi di valore di carattere etico e morale in assenza evidenze istruttorie fondate su elementi concreti ed attendibili atti a denotare la sussistenza del presupposto della concreta minaccia agli interessi pubblici tutelati dell’art. 54, commi 4 e 4 bis del TUEL e della eccezionalita’ e gravita’ del pericolo”.

Per i giudici “la documentazione prodotta in giudizio dalla difesa dell’amministrazione denota, invero, l’esiguita’ della istruttoria svolta, essenzialmente incentrata su segnalazioni anonime e sulla riscontrata presenza di persone dedite alla prostituzione nello svincolo di Tivoli del Casello dell’autostrada A24 e il Mausoleo dei Plauzi, senza evidenza alcuna circa la obiettiva e concreta sussistenza di situazioni di pericolo per l’incolumita’ pubblica o per la sicurezza, come comprovato anche dai verbali di contestazione della violazione dell’ordinanza impugnata”.
Nello specifico “una parte consistente dei verbali di contestazione inerisce a condotte sostanziatesi nell’indossare abbigliamenti succinti atti ad adescare clientela, senza esplicitazione del nesso di interrelazione tra il ‘mezzo’ e il ‘fine’ e, cioe’, delle modalita’ attraverso le quali si e’ ritenuto di inferire dall’abbigliamento, qualificato in assenza di specificazioni descrittive, l”intenzione’ dell’adescamento di clientela”. E comunque “non e’ dato comprendere ne’ altrimenti emerge dalla documentazione in atti la sussistenza del presupposto della concreta minaccia agli interessi pubblici tutelati dalla disposizione del Tuel sopra richiamata, non integrati dal mero riferimento al ‘buon costume’ ed alla ‘pubblica decenza’ pure espressamente indicati nell’ordinanza impugnata”. Il Comune di Tivoli e’ stato anche condannato al pagamento di 1.500 euro di spese processuali ai ricorrenti.

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