Inceneritore Colleferro, il Tar dice “no” all’annullamento dell’Aia

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Tanto tuonò che piovve, ma questa volta è piovuto sul  Comune di Colleferro e sulla Rete per la tutela della Valle del Sacco insieme ad altre associazioni del territorio. Tutti questi soggetti avevano chiesto al Tar, contro la Regione Lazio e Lazio Ambiente Spa, l’annullamento della determinazione regionale  dell’8.10.2015, relativa all’estensione della validità dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) dell’impianto di termo-valorizzazione e recupero energetico da CDR sito nel Comune di Colleferro – località Collesughero. Una battaglia contro il termovalorizzatore che dura da decenni, ma che cozza con la necessità di mantenere e adeguare questa realtà industriale che serve come il pane alla Regione per chiudere il ciclo regionale  dei rifiuti.

Ovviamente contro il Comune di Colleferro e i comitati, più o meno rappresentativi, oltre alla Regione e Lazio Ambiente, che gestisce l’impianto,  si era schierato anche il ministero dell’Ambiente che da tempo chiede a Zingaretti l’attivazione del terzo impianto di incenerimento oltre a quelli di Colleferro e San Vittore. Con la determina impugnata, la Regione estendeva la durata della Autorizzazione Integrata Ambientale dell’impianto di Colleferro fino all’8 maggio 2019 in ottemperanza a una direttiva europea. Ovviamente i ricorrenti intendevano rimettere in discussione l’AIA con l’obiettivo, non tanto velato, di ipotecare nel medio periodo la sopravvivenza di quell’impianto che dovrebbe pure venir rinnovato nelle sue due linee di smaltimento. Infatti “In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all’articolo 29- quattuordecies, l’autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni: a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l’autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità”. Inoltre, prosegue la sentenza, la Regione può sempre sospendere l’attività per un tempo determinato “ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all’anno”. Quindi la Regione può sempre revocare l’autorizzazione e chiudere l’impianto.

Dopo questa serie di serrate considerazioni e argomentati richiami giuridici,  il Tar del Lazio ha decretato che “il ricorso ed i motivi aggiunti sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, mentre le spese processuali possono essere compensate per intero tra le parti in considerazione della sussistenza di giusti motivi, anche in relazione all’intervenuta risoluzione della vicenda sotto un profilo meramente processuale.” E meno male, perché altrimenti il Comune avrebbe dovuto pure pagare le tutte le spese processuali comprese quelle sostenute dalla Regione, ma sarebbe interessante conoscere almeno quanto ha già speso di suo per un ricorso che molti giudicavano già perso in partenza.

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