Il Tar del Lazio con una sentenza pubblicata ieri “dichiara nulla” la deliberazione numero 3 del Consiglio della Camera di commercio di Roma dello scorso 11 agosto con cui il consigliere della Cciaa, Lorenzo Tagliavanti, è stato eletto alla carica di presidente.
Secondo il Tribunale amministrativo dunque Tagliavanti non poteva essere eletto presidente della CCIAA perchè nei due anni precedenti aveva ricoperto incarichi “in enti di diritto privato o finanziati dall’amministrazione o dall’ente pubblico che conferisce l’incarico”.
Questo perché Tagliavanti all’interno di Investimenti viene considerato come membro di un ente pubblico. In sostanza il Tar dice che la posizione di Tagliavanti “è riconducibile alle pubbliche amministrazioni” e che Tagliavanti è stato presidente di Investimenti Spa, qualificabile come ente di diritto privato a controllo pubblico. E in effetti, se si guarda alla composizione societaria si scopre che Investimenti Spa, pur essendo una società di diritto privato controllata dalla Camera di commercio (ente pubblico che ne detiene il 58,53 per cento) con soci come Regione Lazio con una quota del 9,8 per cento e il Comune di Roma che ne possiede il 21,7 per cento.
Il ricorso, accolto “nei limiti e nei termini di cui in motivazione”, era stato presentato da Unindustria, Acer Roma e Confcommercio di Roma. La terza sezione Ter del Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso di alcuni Consiglieri della Camera di Commercio, Unindustria e Confcommercio Roma ritenendo “fondato” il motivo per cui Tagliavanti, secondo i ricorrenti, non poteva essere eletto presidente della Camera di commercio di Roma, come sancito dall’art. 4 del dlgs. 39/2013, secondo cui “non possono essere conferiti gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale, locale a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall’amministrazione o dall’ente pubblico che conferisce l’incarico”.
Obiettivo della legge, così come ha interpretato il Tar, è quello di evitare il conferimento dell’incarico a chi potrebbe avere interesse per una determinata scelta gestionale a favore dell’ente nel quale ha svolto in precedenza gli incarichi menzionati, i compiti del presidente non escludono la possibilità per quest’ultimo di influire su attività che riguardino la società partecipata e in ordine alle quali il legislatore vuole evitare situazioni che possano porsi in conflitto con l”esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate”.
Nel Pomeriggio la Camera di commercio ha precisato con una nota ufficiale che il Tar “tuttavia, ha respinto l’asserita illegittimità dell’elezione della Giunta nonché delle procedure di elezione del Presidente” e ha annunciato che “pur rispettando la sentenza di primo grado, annuncia sin da ora immediato appello al Consiglio di Stato”.