E’ stato invece dichiarato “inammissibile” il ricorso presentato (e discusso separatamente) da un altro soggetto, Rcs Active Team A.R.L., che chiedeva l’annullamento della determina dirigenziale EA/3230/2018 e di tutti gli atti allegati, con cui Roma Capitale ha indetto il bando. Rcs contestava “l’illegittimita’ del bando e della documentazione di gara, che sarebbero caratterizzati da previsioni irragionevoli e condizioni di partecipazione incongrue ed insufficienti sotto vari profili”, come specificato nel dispositivo. Per il Tribunale “le contestazioni proposte dalla ricorrente si indirizzano avverso previsioni della legge di gara che non impediscono in radice la partecipazione, rendendo conseguentemente inammissibile l’impugnativa”.
La scelta del Campidoglio di predisporre un bando per l’affidamento dell’organizzazione della Maratona di Roma “appare corretta” e “ripristina la regolare azione amministrativa”, mentre “il ricorso presentato da Italia Marathon Club Asd e Atielle srl, e i motivi aggiunti devono essere rigettati, in quanto in parte inammissibili ed in parte infondati”. Lo ha stabilito la Seconda Sezione del Tar del Lazio con la sentenza pubblicata oggi sull’organizzazione dell’evento podistico della Capitale. I ricorrenti avevano impugnato il bando pubblicato il 26 marzo scorso, ritenendolo illegittimo e chiedendone l’annullamento in via cautelare. Nelle loro motivazioni, come si legge nel dispositivo, sostenevano che con l’avviso di gara il Comune di Roma avrebbe leso i loro interessi con l’ingerenza in un settore connotato da iniziativa privata, assumendone la diretta iniziativa ed escludendo di fatto non solo il gestore ma anche il titolare dell’evento dal 2005. In sostanza venivano contestati i reati di “violazione e falsa applicazione degli artt. 164 e ss. D.Lgs n. 50/2016 – violazione dell’art. 112 TUEL – violazione dell’art. 60 DPR n. 616/1977 – violazione degli artt. 41 e 97 Cost. – violazione dei principi di concorrenza, proporzionalita’ e liberta’ di iniziativa economica – violazione dell’art. 1 della legge n. 241/90 e del principio di non aggravamento del procedimento – violazione dell’art. 106 TFUE – violazione del legittimo affidamento – violazione codice della proprieta’ industriale – eccesso di potere: illogicita’, contraddittorieta’, difetto di istruttoria e di motivazione – sviamento”. Inoltre i ricorrenti sostenevano “l’illegittimita’” dell’iniziativa con cui il Comune di Roma ha coinvolto direttamente la Federazione di atletica leggera “nell’esercizio di tipiche funzioni amministrative e autoritative, che sarebbero di stretta competenza dell’amministrazione e che, viceversa- si legge ancora nella sentenza- confliggerebbero con la natura di associazione di diritto privato della Federazione”. E sempre “illegittima” sarebbe l’iniziativa comunale “nella parte in cui contempla il diretto coinvolgimento della Fidal”. Ancora. Italia Marathon Club e Atielle avevano anche contestato il disciplinare di gara che secondo loro “non avrebbe offerto garanzie circa il possesso dell’esperienza e delle capacita’ necessarie per l’organizzazione e la gestione di un evento di tale genere”.