Bonus mobili, boom di richieste. Ecco come funziona

Ecco i numeri di FederLegnoArredo. Una misura fiscale da 1,9 miliardi

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Una misura fiscale che avrà messo in movimento, tra settembre 2013 e la fine di quest’anno, 1,9 miliardi in acquisti di beni per l’arredamento. A dirlo è il Centro studi di FederlegnoArredo, l’associazione che riunisce le aziende del settore arredo, che ha stimato gli effetti del bonus mobili sull’economia. Il bonus (introdotto nel Dl 63 del giugno 2013) prevede la detrazione del 50% sugli acquisti di arredi destinati a case oggetto di ristrutturazione edilizia. A partire dunque dalle dichiarazioni dei redditi del 2013 di Caf e sindacati, la federazione ha elaborato le sue stime per il periodo considerato.

COME FUNZIONA – Il Bonus Mobili 2014 è una misura di incentivazione fiscale che consente di detrarre dalla dichiarazione dei redditi le spese documentate relative all’acquisto di arredi da destinare agli immobili che sono stati oggetto di ristrutturazione o che lo saranno in futuro. Il Governo Renzi, da ultimo, ha corretto la disposizione contenuta nella Legge di Stabilità 2014, in base alla quale vincolava lo sfruttamento del bonus per i mobili solo nel caso di spesa inferiore a quella sostenuta per la ristrutturazione edilizia
La misura è contenuta nel decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013.

CHI PUÒ BENEFICIARE – Possono sfruttare il Bonus Mobili i contribuenti che hanno effettuato lavori di ristrutturazione edilizia elencati all’art. 16-bis del TUIR e hanno chiesto la Detrazione 50% sull’IRPEF per una spesa massima ammissibile di 96.000 euro.
GLI INTERVENTI – È possibile usufruire della detrazione per l’acquisto di mobili a seguito di interventi di:
– manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
– manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
– restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
– ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
– necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
L’AVVIO – Gli interventi devono essere stati effettuati a partire dal 26 luglio 2012, il Decreto ha previsto la possibilità di usufruire del bonus mobili in quanto viene inteso come lasso di tempo sufficientemente contenuto, tale da presumere che l’acquisto sia diretto al completamento dell’arredo dell’immobile.
L’Agenzia ritiene possibile che le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione.
In altri termini, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo.
BENI AGEVOLABILI –  La detrazione riguarda le spese sostenute per l’acquisto di:
MOBILI Rientrano tra i mobili agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
GRANDI ELETTRODOMESTICI di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.
Rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
L’Agenzia ha precisato, inoltre, che possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.
Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.
5. AMMONTARE DELLA SPESA DETRAIBILE – L’importo massimo di euro 10.000 è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.
Al contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari il diritto al beneficio dovrà essere riconosciuto più volte. L’importo massimo di euro 10.000 dovrà essere riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.
MODALITÀ DI PAGAMENTO – I contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati
Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati
– la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e dalle Poste per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
– il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
– il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito.
Le spese sostenute, inoltre, devono essere “documentate”, conservando la documentazione attestante l’effettivo pagamento e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

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