Guidonia, l’ampliamento della discarica è illegittimo

Il Tar annulla gli ultimi due provvedimenti della Regione Lazio che hanno consentito un abbancamento di rifiuti non trattati

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Discarica-dellInviolata

Gli ultimi due provvedimenti della Regione Lazio che hanno consentito un abbancamento di rifiuti non trattati nella discarica di Guidonia (la seconda per grandezza nel Lazio dopo Malagrotta), per un totale di circa 100mila metri cubi, sono illegittimi. Lo ha stabilito la sezione prima ter del Tar del Lazio, che ha accolto un ricorso presentato da Verdi Ambiente e da Societa” Vas Onlus e contestualmente ha annullato la determinazione della Regione Lazio del 30 maggio 2013 numero A04360 e l”ordinanza del vicepresidente della Regione Lazio, Massimiliano Smeriglio, del 12 agosto 2013. Il primo provvedimento, firmato dall”allora direttore del dipartimento Istituzionale e Territorio, Luca Fegatelli, agli arresti domiciliari da gennaio per lo scandalo dei rifiuti nel Lazio, approvava una variante non sostanziale all”impianto della Eco Italia ”87 (societa” riconducibile al ras dei rifiuti, Manlio Cerroni) a Guidonia, accordando cosi” “un uleriore abbancamento dei rifiuti sull”invaso attualmente in coltivazione (il sesto, ndr) per una volumetria pari a circa 27.500 metri cubi e un quantitativo inferiore a 25mila tonnellate”.

IL SECONDO ATTO DELLA REGIONE – Il secondo secondo atto, firmato dal vicepresidente della Regione, Massimiliano Smeriglio, in qualita” di facente funzioni perche” il presidente Nicola Zingaretti era in ferie, consentiva alla Eco Italia ”87 “un recupero di volumetrie sull”invaso attualmente in coltivazione presso la discarica in questione, pari a circa 75.000 metri cubi per un periodo di sei mesi dall”adozione del presente atto” per smaltire in discarica rifiuto non trattato (in deroga alla normativa comunitaria e nazionale), considerando quella “allo stato attuale, la soluzione piu” idonea a prevenire l”insorgere di criticita” ambientali e igienico-sanitarie che possono derivare dal blocco dei conferimenti di rifiuti presso la discarica in questione”.

LE CENSUTE DEL TAR – Per i giudici amministrativi la “variante non sostanziale” del 31 maggio e” illegittima perche” “al fine di qualificare come sostanziale o non sostanziale la contestata variazione dell”impianto esistente- si legge nella sentenza- l”amministrazione avrebbe dovuto valutare ”gli effetti negativi e significativi sull”ambiente”; tanto piu” in presenza di criticita” idonee a far sorgere dubbi al riguardo relative in particolare ”alle interferenze e interconnessioni tra nuovo e vecchio invaso e alla carenza di un quadro complessivo dell”intera area di discarica”, nonche” all”avvio del procedimento finalizzato all”individuazione dei livelli di contaminazione delle acque del sottosuolo; criticita” confermate dall”ulteriore documentazione prodotta in giudizio (nota Arpa Lazio 16 dicembre 2013)”. Secondo i giudici si era anche in presenza “di un piano di caratterizzazione imposto dal rilevamento (da parte dell”Agenzia regionale di protezione ambientale) del superamento nei campioni di acqua sotterranea delle concentrazioni soglia di contaminazione (cfr. nota Arpa Lazio del 19 luglio 2013), che avrebbero potuto subire un incremento a seguito dell”autorizzato aumento dell”abbancamento dei rifiuti” nonche” “del conferimento di rifiuti, da parte di molti dei comuni del comprensorio, in assenza di raccolta differenziata (circostanza contestata dalla stessa amministrazione regionale con nota del 21 maggio 2013) e di un impianto di trattamento”. La colpa addebitata alla Regione e” quella di non “aver eseguito verifiche e valutazioni in ordine agli effetti negativi e significativi sull”ambiente legati alla variante contestata e, quindi, il provvedimento impugnato deve ritenersi illegittimo a causa della violazione della normativa richiamata, per difetto di istruttoria (desumibile anche dai tempi con i quali l”Arpa Lazio, con parere dell”8 agosto 2013, ha dato riscontro, dopo soli tre giorni, alla richiesta del 5 agosto 2013 dell”amministrazione regionale, emettendo un parere favorevole malgrado avesse evidenziato diverse criticita”) e per carenza di motivazione- si legge ancora nella sentenza- Cio”, pur a volere prescindere da ogni considerazione circa il conferimento in discarica del ”tal quale” e della cosiddetta ”tritovagliatura””.

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