Acconto Imu, ecco cosa dice il sito del Comune di Roma: «Si ricorda che il 16 giugno 2014 scade il termine per il pagamento dell’acconto IMU. L’importo da versare deve essere pari al 50% dell’IMU calcolata sulla base delle aliquote stabilite dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 36 del 2 agosto 2012 per gli immobili ancora soggetti all’IMU. Si conferma che non versano le abitazioni principali (ad esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9). Per quanto riguarda la Tasi, si precisa che l’Assemblea Capitolina non ha ancora deliberato le aliquote. Le date di scadenza per il pagamento saranno a breve definite con apposito Decreto Legge».
ECCO LE DIVERSE ALIQUOTE – Si riassumono di seguito le aliquote Imu: 5 per mille per le unità immobiliari e relative pertinenze, adibite ad abitazione principale e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 con detrazione dell’imposta dovuta pari a euro 200,00. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
- 7,6 per mille per le unità immobiliari non produttive di reddito fondiario, appartenenti alle categorie C1, C3, D8 (per le sole autorimesse pubbliche che versano esclusivamente alla Stato con il codice 3925), utilizzate direttamente dal soggetto passivo dell’IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale, limitatamente ad una sola unità immobiliare per ciascun soggetto passivo;
- 7,6 per mille per i teatri e le sale cinematografiche;
- 7,6 per mille per le unità immobiliari possedute e direttamente utilizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- 6,8 per mille agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari ( ora ATER ). A dette unità immobiliari si applica la detrazione dall’imposta dovuta pari a 200 euro; 10,6 per mille per tutti gli altri immobili.
CHI NON DEVE PIU’ PAGARE L’IMU – Le abitazioni principali con esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9; l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. I fabbricati rurali ad uso strumentale (accatastati in categoria D10 o in altre categorie ma con annotazioni in Catasto).
Tutte le info e il programma di calcolo al sito del comune di Roma http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW653178&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode.
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