Tasi, caos pagamento a Roma. Ecco come non fare errori

Confusione sulle tariffe degli alloggi popolari. Un vademecum per il calcolo

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Colleferro, ecco il vademecum per il pagamento di Imu e Tasi

La burocrazia non ha mai agevolato il cittadino, ma quando il suo linguaggio si contraddice rischia addirittura di penalizzare un’intera comunità. E’ il caso degli inquilini degli alloggi ATER che, a 3 giorni dalla scadenza di pagamento della TASI, non sanno cosa fare. La circolare di chiarimento dell’8 ottobre scorso, infatti, precisa che i fabbricati di abitazione civile destinati ad alloggi sociali pagano il 2,5 per mille, di conseguenza il locatario dovrebbe pagare il 20% del 2,5 per mille. Sempre la stessa circolare chiarisce che gli alloggi assegnati dall’ATER pagano il 20% dello 0,8 per mille. Davvero una bella differenza, nonché un dilemma per i tanti cittadini romani che vogliono pagare le tasse in tempo e non sanno a quale aliquota fare riferimento. Ad oggi, né Comune di Roma, né ATER, hanno fornito chiarimenti, né indicato una via più agevole e, soprattutto, trasparente per uscire da questo ginepraio. Ciò comporterà ovviamente ritardi e, nella peggiore delle ipotesi, multe agli inquilini che, invece, intendono versare correttamente gli importi dovuti.

È uno dei meccanismi più farraginosi nella storia della Repubblica. La nuova Tasi sta mandando in tilt uffici amministrativi, Caf e patronati di Roma e provincia.

SCADENZA – Si deve pagare l’acconto (il 50% del totale dovuto su base annua) entro il prossimo 16 ottobre. LEGGI ANCHE IL VADEMECUM

DEFINIZIONE PRIMA CASA – È sempre qualificato dalla legge come prima casa:
– l’immobile nel quale nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
– l’ex casa coniugale assegnata dal giudice ad un coniuge in seguito a separazione giudiziaria;
– l’immobile di proprietà di personale dipendente delle forze armate anche se non utilizzato in seguito a trasferimento per motivi di servizio, purché non dato in locazione.

I Comuni a loro volta possono considerare come assimilato alla prima casa:

– l’immobile non locato posseduto da anziani trasferiti in casa di cura;
– l’immobile non locato posseduto da italiani residenti all’estero e iscritti all’Aire;
– l’immobile concesso in comodato come prima casa ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli), entro un limite massimo della rendita catastale pari a 500 euro, oppure quando  il comodatario ha un reddito Isee fino a 15.000 euro annui.

Come previsto per l’Imu, in caso di coniugi con più immobili nello stesso Comune, spetta a loro decidere quale immobile considerare come abitazione principale, comunicando questa scelta con la dichiarazione Imu, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica.

LA BASE IMPONIBILE –  Le aliquote della Tasi sono stabilite a livello locale nell’ambito del tetto massimo fissato dalla legge che per la prima casa è del 2,5 per mille, con la possibilità dei comuni di aumentare l’aliquota di 0,8 punti, ossia fino al 3,3 per mille.

Per calcolare la base imponibile sulla quale applicare l’aliquota Tasi stabilita dal Comune occorre eseguire gli stessi conteggi previsti per l’Imu. La base imponibile, infatti, è anche in questo caso  la rendita catastale rivalutata del 5%, alla quale si applicano i moltiplicatori che variano a seconda della categoria. Si applicano anche tutte le altre disposizioni previste per l’Imu, compreso il diritto alla riduzione del 50% della base imponibile in caso di immobili di interesse storico artistico e fabbricati inagibili o inabitabili.

COME PAGARE –  L’imposta è dovuta da ciascun proprietario in riferimento alla sua quota di possesso e all’utilizzo dell’immobile, in quanto la solidarietà tra soggetti obbligati al pagamento non incide sulla determinazione dell’importo dovuto da ciascuno. Così, ad esempio, nel caso di due proprietari, se solo uno di loro abita nell’appartamento, la Tasi andrà “scomposta”:

LE DETRAZIONI  Per la prima casa i Comuni hanno la facoltà di fissare detrazioni che sono principalmente di due tipi: in base al reddito del proprietario, oppure in riferimento alla rendita dell’immobile. Il Comune di Roma ha stabilito le seguenti agevolazioni in base alla rendita:
detrazione di 110,00 euro agli immobili con rendita iscritta in catasto sino a 450 euro;
detrazione di 60,00 euro agli immobili con rendita iscritta in catasto tra 451 euro e 650,00 euro;
detrazione di 30,00 euro agli immobili con rendita iscritta in catasto tra 651 euro e 1.500,00 euro.

In base a questo sistema di agevolazioni, nel caso di un solo proprietario di una casa con rendita di 450 euro, la cui base imponibile è pari a 75.600 euro, la Tasi da pagare su base annua risulta pari a: (75.600 x 0,25%) = 189 euro. Applicando la detrazione di 110 euro la somma dovuta è quindi di 79 euro.

LA SOGLIA MINIMA –  La Tasi non è però dovuta se l’importo complessivo su base annua è al di sotto dei 12 euro, o della soglia stabilita dal Comune.

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