Dal 1 Ottobre 2014, per effetto di uno dei decreti del Governo Renzi (1), devono essere unicamente per via telematica alcuni tipi di pagamento effettuati con modello F24.
PRIÙ PRECISAMENTE –
– i versamenti F24 con compensazione che porti il saldo della delega a zero devono essere effettuati esclusivamente tramite il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate;
– i versamenti F24 con compensazione che porti saldo positivo devono essere effettuati tramite servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate oppure degli intermediari convenzionati (banche, poste).
– i versamenti F4 di importo superiore a 1000 euro devono essere effettuati obbligatoriamente tramite il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate o degli intermediari convenzionati (banche, poste).
LA COMPENSAZIONE – La compensazione si ha quando vi sono dei crediti da detrarre dalle imposte da pagare (per esempio un credito irpef da scalare dall’Imu o dalla cedolare secca). Essa può essere a saldo zero quando ciò che si porta a credito annulla (perché è dello stesso importo o di importo più alto) ciò che dobbiamo pagare. E’ invece a saldo positivo quando il credito non è sufficiente a coprire ciò che dobbiamo pagare. In tutti i casi la compensazione va ben specificata sul modello F24 inserendo nel settore di competenza i codici tributo e il periodo di riferimento.
SERVIZIO TELEMATICO – Per servizio telematico dell’Agenzia delle entrate si intendono i servizi Fisconline o Entratel, ai quali si accede dal sito dell’Agenzia munendosi di codice PIN (2). L’alternativa è rivolgersi ad uno dei soggetti abilitati a Entratel, come i CAF, un commercialista o altro professionista.
Per servizio telematico degli intermediari convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane, Equitalia) si intendono tutti i servizi di di pagamento online di questi soggetti, come per esempio l’home banking.
A CHI SI RIVOLGE – Le regole suddette valgono per i contribuenti che non possiedono partita iva.
Per chi ha una partita iva l’obbligo di utilizzo di sistemi telematici c’è sempre, a prescindere dall’importo da pagare o dal fatto che vi sia o meno una compensazione. Questi soggetti devono utilizzare il servizio telematico dell’Agenzia delle entrate in caso di utilizzo di credito IVA (annuale o relativo a periodi inferiori all’anno) per importi superiori a 5.000 euro annui.
LA CARTA – Rimane utilizzabile il modello F24 cartaceo, da parte di soggetti non titolari di partita iva, in caso di pagamenti di importo uguale o inferiore a 1.000 euro senza utilizzo di crediti in compensazione.
Il modello cartaceo può inoltre essere utilizzato, anche se di importo superiore a 1.000 euro, in alcuni casi particolari:
– F24 precompilati dall’ente impositore: ovvero gli F24 sono già compilati dall’ente che deve riscuoterli (come per esempio l’Agenzia delle entrate, il Comune, etc.), a condizione che non vi siano riportati crediti in compensazione.
– Versamenti rateali in corso: ovvero i versamenti rateali di contributi, tributi ed altre entrate già predisposti prima del 1/10/2014. In questi casi sarà possibile continuare ad effettuare i pagamenti con F24 cartaceo, almeno fino a fine 2014, anche utilizzando crediti in compensazione.
– Utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione: se il debitore ha diritto a fruire di un credito di imposta utilizzabile presso gli sportelli degli agenti della riscossione (Equitalia & Co), può presentare presso detti sportelli l’F24 cartaceo.
CONTO CORRENTE – Ed infine, per chi è impossibilitato a detenere un conto corrente (perché inibito per cause oggettive, come i protestati) l’Agenzia delle entrate precisa che i pagamenti superiori a 1.000 euro possono essere effettuati telematicamente rivolgendosi ad un intermediario abilitato a Entratel (Caf, commercialisti, etc.) od ad intermediari della riscossione che consentono pagamenti con sistemi diversi dal conto corrente (per esempio tramite carte prepagate). Se vi sono crediti in compensazione si potranno utilizzare i servizi online dell’Agenzia delle entrate presentando un modello F24 a saldo zero e pagando l’eventuale debito residuo con F24 cartaceo.
PRECISAZIONI – Un’ultima precisazione: l’obbligo di pagamento telematico collegato all’importo (superiore a 1000 euro) è relativo alla SINGOLA delega F24. Quindi, se le imposte da pagare sono più di una -di importo singolo inferiore a tale soglia-, e si preferisce effettuare il pagamento con F24 cartaceo, si possono redigere due deleghe separate. Si può evitare l’utilizzo dei servizi telematici anche utilizzando bollettini postali, quando previsto come mezzo alternativo di pagamento del singolo tributo (per esempio Imu e Tasi).
APPORFONDIMENTI – Per ogni approfondimento può esser d’aiuto la lettura della circolare dell’Agenzia delle Entrate 27E del 19/9/2014: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/settembre+2014/circolare+n.+27e+del+19+settembre+2014/circolare+17-9-2014+v2.pdf
(1) Art. 11 Dl 66/2014 convertito nella Legge 89/2014
(2) http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp
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