Jobs Act, articolo 18 modificato: ecco le novità

Scompare la tutela della reintegra per i licenziamenti per motivi economici. E non solo

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Tutti contenti o quasi. La battaglia per il nuovo jobs act è ancora lunga ma ieri si sono poste delle importanti basi per il prosieguo.
In pratica con questa nuova formulazione, approvata per ora in commissione lavoro alla Camera, che dovrà quindi passare alla votazione prima in aula alla Camera e poi in aula al Senato, scompare la tutela della reintegra per i licenziamenti per motivi economici, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio.

IL CONTENUTO DELLA MANOVRA – Il diritto alla reintegrazione sarà quindi limitata ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato. In pratica la tutela reale piena della reintegra rimane per i licenziamenti nulli, ad esempio il licenziamento del genitore entro 1 anno di vita del neonato o del coniuge entro 1 anno dal matrimonio, in questo caso oltre alla reintegra vi sarà anche il risarcimento previsto dalla Riforma Fornero L. 92/2012.
La tutela reale rimarrà come allo stato attuale per i licenziamenti discriminatori, ad esempio i licenziamenti avvenuti per il credo religioso di un lavoratore, oppure perchè si è iscritti ad un determinato sindacato ecc.
Per i licenziamenti disciplinari si stà pensando, anche se non viene palesato nell’emendamento, di modificare l’attuale normativa, regolata dalla L. 300/1970 così come modificata dalla L. 92/2012.

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