Visite fiscali Inps: cambia tutto. Ecco le nuove regole

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha diramato la nuova guida per l’invio a domicilio del medico fiscale

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L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha diramato la nuova guida per l’invio a domicilio del medico fiscale. Ecco il regolamento sulle visite fiscali per il 2015.

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LAVORATORI PUBBLICI – (Dipendenti statali, insegnanti, lavoratori della pubblica amministrazione, lavoratori degli enti locali, vigili del fuoco, polizia di stato, Asl, militari)
Reperibilità 7 giorni su 7, ivi compresi i giorni non lavorativi, festivi, prefestivi e weekend. Le fasce orarie: dalle 9 alle ore 13; dalle 15 alle 18.
In questi orari i lavoratori statali devono rimanere presso la residenza indicata nella documentazione medica di malattia e attendere la visita del medico fiscale inviata dal datore di lavoro o dall’Inps.
Sono esclusi dal vincolo di reperibilità i dipendenti che si assentano per i seguenti motivi: malattie di una certa entità di cui necessitano cure salvavita; infortuni di lavoro; patologie documentate e identificate le cause di servizio; quadri morbosi inerenti alla circostanza di menomazione attestata; gestazione a rischio.
Sono esenti anche i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

LAVORATORI PRIVATI – Anche i lavoratori privati hanno l’obbligo di reperibilità 7 giorni su 7. Cambiano invece le fasce orarie: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle ore 19.
Nel caso in cui, al momento della visita fiscale, il lavoratore non si trovasse all’interno della residenza segnalata sprovvisto di motivazione, perde il diritto al 100% retribuzione per i primi dieci giorni di malattia. Per i giorni seguenti invece la retribuzione scenderà al 50%. Il dipendente avrà inoltre 15 giorni di tempo per comprovare la propria assenza ed evitare la detrazione dallo stipendio.

LO STIPENDIO – Nel corso del periodo di assenza per malattia, la retribuzione andrà progressivamente a scendere: dall’inizio della malattia e fino al nono mese (incluso) la retribuzione sarà del 100%; dal 10° mese fino ad un anno di assenza la retribuzione sarà del 90%; dal 13° al 18° mese, la retribuzione sarà pari al 50%.

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