Discussa alla Pisana la proposta che riguarda l’utilizzo del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative. Una norma che modifica, in particolare in materia di spiagge, la normativa regionale del 2007 sul sistema turistico del Lazio. Varie le novità della proposta di legge, fra le quali la nascita della “spiaggia libera con servizi” e l’adozione del termine “spiaggia libera”, in modo da uniformare la normativa laziale alla denominazione in uso nelle altre Regioni italiane.
Quello del libero accesso è uno degli elementi cardine del nuovo provvedimento regionale in discussione, con il quale si propone di stabilire che i Comuni sono tenuti a riservare alla pubblica fruizione una quota pari ad almeno il 50% dell’arenile di propria competenza. Una legge dello Stato del dicembre 1993 riguardante le concessioni demaniali marittime aveva affidato alle regioni la responsabilità di predisporre “un Piano di Utilizzazione del Demanio Marittimo” che stabilisse le linee guida per la pianificazione e l’organizzazione delle attività turistico/ricreative che si possono svolgere sulle spiagge.
La Regione Lazio fino a oggi non ha mai approvato uno strumento di questo tipo, facendovi fronte provvisoriamente con alcune norme contenute nella legge del 2007 sul turismo e con un Regolamento regionale del luglio 2009. «Con la modifica delle disposizioni sul demanio marittimo della legge regionale sul turismo del 2007 – ha spiegato l’assessore all’Ambiente della Regione Lazio, Fabio Refrigeri – intendiamo avviare una riforma del settore, riforma che sarà completata, nelle settimane immediatamente successive all’approvazione di questo progetto di legge».
Punti qualificanti del provvedimento sono, nello specifico la modifica e la semplificazione delle diverse definizioni di utilizzazione del demanio marittimo attualmente in vigore che hanno creato problemi e difformità di comportamenti tra i Comuni del litorale laziale. Viene così introdotta una nuova classificazione delle diverse tipologie di utilizzo del demanio marittimo: stabilimenti balneari, spiagge libere con servizi e spiagge libere. Inoltre per la prima volta, viene stabilito per Legge che ogni Comune deve avere un rapporto equilibrato tra spiagge libere (o spiagge libere con servizi) e stabilimenti balneari.
I Comuni sono quindi tenuti a riservare a spiaggia libera o spiaggia libera con servizi una quota non inferiore al 50% dell’arenile di propria competenza e sono anche tenuti ad assicurare una distribuzione equilibrata della presenza di spiagge libere sull’intero territorio comunale. La legge elimina da quella del 2007 l’illegittimo “rinnovo automatico” delle concessioni demaniali marittime.
Infine, approvata la legge, la Giunta dovrà procederà rapidamente all’adeguamento del Regolamento regionale del 2009 in vigore, sull’uso delle aree demaniali marittime per finalità ricreative. Una volta approvata la legge ed adeguato il regolamento entro 90 giorni, I Comuni dovranno adottare o adeguare il loro Pua secondo le linee guida approvate con il Pua regionale entro i successivi 180 giorni, decorsi i quali la Regione eserciterà i poteri sostitutivi.
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