Nel Lazio non esiste solo Ostia con l’apertura dei varchi che consentono l’accesso alla spiaggia, ma qualcosa come 329 chilometri di litorale dei quali il 50% verrà liberata dopo le modifiche alla legge 13 del 2007 sull’organizzazione del sistema turistico laziale, approvate oggi alla Pisana.
SPIAGGE LIBERE – La metà delle spiagge saranno libere, ma dotate di servizi: chioschi e ombrelloni, ma lettini esclusi. Infatti il comma 5 dell’articolo 4 prevede che i comuni sono tenuti a riservare al pubblico una quota pari ad almeno il 50% dell’arenile di propria competenza. In caso di mancato rispetto di tale quota, il comune non può rilasciare nuove concessioni demaniali marittime. In questo modo, per la prima volta in Italia, viene introdotta una norma che prevede che un Comune debba riservare a spiaggia libera (o libera con servizi) almeno la metà degli arenili di propria competenza, il che non esclude che alcuni Comuni possano scegliere di andare oltre quella soglia. Inoltre per garantire un’equa ripartizione tra spiaggia libera e libera con servizi e stabilimenti ed evitare che a questi siano destinate solo le aree “nobili” , è introdotta l’istituzione di “aree omogenee”. Inoltre sia sulle spiagge libere che in quelle “libere con servizi” è vietato il pre-posizionamento di attrezzature balneari e «l’organizzazione dei servizi alla balneazione non può in nessun caso precludere la libera fruizione dell’arenile». E ancora, le concessioni demaniali marittime non saranno più rinnovate automaticamente, ma ognuna dovrà essere assegnata con un bando pubblico.
TRASPARENZA – Mentre i Comuni dovranno pubblicare sui propri siti tutte le informazioni relative alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, che dovranno comprendere i canoni concessori e l’imposta regionale dovuta. In caso di violazione al Comune verrà sospeso l’accesso alle agevolazioni finanziarie regionali destinate ai comuni del litorale. A differenza di quanto accadeva in passato vengono introdotte la segnalazione “certificata” di inizio attività e gli incentivi per promuovere gli arenili anche fuori dalla stagione balneare. I Comuni dovranno inoltre adottare i loro Piani urbanistici attuativi (PUA) in conformità alle disposizioni contenute nel Pua regionale ovvero ad adeguare i Pua già approvati entro 180 giorni dalla relativa pubblicazione su Bollettino ufficiale della Regione. Decorso tale termine, la Regione esercita i poteri sostitutivi.
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