Il CEREMSS – Centro Regionale di Monitoraggio del Lazio, segue da vicino la Sicurezza Stradale, al fine di monitorarne gli andamenti, relativamente alle diverse strade che attraversano la Regione Lazio e in particolare migliorarne l’efficienza. In tal senso viene posta l’attenzione non soltanto su tutti i fenomeni che si verificano in modo diretto sulle infrastrutture (incidentalità, traffico, consistenza e caratteristiche delle infrastrutture stesse), ma anche su tutti quei fattori che, indirettamente, possono incidere sul verificarsi dell’incidentalità ovvero creare benefici idonei alla riduzione di questo grave problema (comportamenti di guida, formazione e sensibilizzazione al tema della sicurezza stradale, relative norme e variazioni dei provvedimenti e delle leggi), ponendo attenzione verso le anomalie che si riscontrano attraverso gli organi di stampa e le denunce dei governi di prossimità.
Con l’approvazione della legge del 23 marzo 2016 n. 41, si è concluso un complesso iter normativo iniziato nel giugno 2013, con il disegno di legge n. 859. L’approvazione dell’importante modifica del codice penale introduce le nuove figure delittuose di “omicidio stradale” e di “lesioni personali stradali”. L’omicidio stradale rende le pene più stringenti, ma interviene anche nell’ambito della prevenzione, infatti, con la sua introduzione, inizia la battaglia per inserire obbligatoriamente l’educazione stradale nelle scuole e per i giusti risarcimenti alle vittime. La speranza è che una legge più severa nei confronti degli omicidi della strada possa portare ad una maggior prudenza gli automobilisti, e possa essere di aiuto agli operatori di polizia. Il Governo, l’8 marzo scorso, ha simbolicamente invitato le associazioni dei parenti delle vittime della strada, riunite a Palazzo Chigi per l’occasione, ad apporre la firma sulla legge; una firma collettiva che permetterà di lavorare con consapevolezza condivisa per rendere le strade più sicure e per restituire valore alla vita. L’approvazione del Senato del decreto legge, sul quale il governo aveva posto la fiducia con 149 voti a favore, 3 contrari e 15 astenuti, è arrivata dopo cinque letture parlamentari. Il delitto di omicidio stradale è inserito nel codice penale (articolo 589-bis) ed è punito con la reclusione da 2 a 7 anni se il conducente di un veicolo a motore provoca per colpa la morte di una persona (violando le norme sulla disciplina della circolazione stradale). La pena della reclusione sale da 8 a 12 anni per chiunque provochi per colpa la morte di una persona ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le restrizioni sono maggiorate per coloro che procurino per colpa la morte di una persona, nell’esercizio professionale dell’attività di trasporto di persone o di cose, trovandosi in stato di ebbrezza alcolica: il tasso alcolemico scende tra 0,8 e 1,5 grammi per litro. E’ punito, inoltre, con la reclusione da 5 a 10 anni chiunque provochi la morte di una persona con un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro. La stessa pena è prevista dalla nuova legge anche per chi causa la morte, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita; attraversando un’intersezione con il semaforo rosso o circolando contromano; a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua. La pena viene maggiorata se l’autore dell’omicidio non ha conseguito la patente di guida o gli è stata sospesa o revocata o non ha assicurato il proprio veicolo, o nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone. La pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse può essere aumentata fino al triplo; il limite massimo di pena viene stabilito in 18 anni, ben 3 anni in più rispetto all’attuale limite massimo che è di 15 anni. La circostanza che viene reputata più grave è quella del caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga, in tale situazione la pena è aumentata da un terzo a due terzi e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni. L’arresto in flagranza è escluso soltanto nel caso in cui il conducente responsabile di un incidente, dal quale derivi il delitto di lesioni personali colpose, si fermi, presti assistenza e si metta a disposizione delle autorità. Molti i pareri espressi da politici e autorità istituzionali a margine della conclusione dell’iter legislativo. Michele Meta, presidente della Commissione Trasporti della Camera dei deputati, è soddisfatto dell’alto valore simbolico che ha assunto la firma della legge sull’omicidio stradale da parte del presidente del Consiglio, insieme ai familiari delle vittime. Allo stesso tempo, ha sottolineato la necessità dell’assunzione di un impegno preciso: “Investire risorse sulla prevenzione nelle strade, portando l’Italia al livello dei partner europei”. Come prevede una sua proposta di legge, attualmente all’esame della Commissione, basterà destinare ai controlli il 20 per cento dei proventi delle multe statali per moltiplicare il numero delle pattuglie in servizio e avviare una vera e propria rivoluzione culturale nel nostro Paese. “L’idea che valga la pena rischiare, perché la legge non ti punisce e nessuno ti controlla è finita” – sostiene il deputato – “Prevenzione e repressione sono due gambe che hanno bisogno l’una dell’altra e il Parlamento è pronto a fare la propria parte. La seconda fase sul campo, per l’attuazione della legge ha un obiettivo ancora più difficile: quello di limitare il numero di incidenti mortali attraverso una strategia capillare di controlli.” In occasione della firma della legge, ad affermare la volontà ferma di arrestare il processo di tragedia sociale è stata la voce dell’avvocato Domenico Musicco, presidente dell’Avisl, Associazione vittime di incidenti stradali, uno dei suoi promotori che tra l’altro ha auspicato l’obbligatorietà nelle scuole della materia “Sicurezza Stradale” ed ha affermato: “ Ai detrattori di questa legge voglio ricordare che la nuova norma si attiene alla massima severità anche sul piano processuale, con una serie di misure che tutelano le vittime degli incidenti stradali anche nel processo e agevolano gli accertamenti del magistrato per assicurare i colpevoli alla giustizia”. E’ importante non abbassare la guardia e questa legge ha il preciso obiettivo di fermare criminali che si mettono alla guida senza il minimo rispetto per la vita.
La circolare del Viminale del 25 marzo 2016, dedicata all’omicidio stradale, specifica che in caso di dubbi la decisione competente spetta al prefetto e che per verificare la condotta di guida del pirata della strada incorso in un sinistro dopo l’entrata in vigore della legge, possano essere utili anche le risultanze di qualsiasi impianto di videosorveglianza presente nella zona dell’incidente oltre che di tutti i sistemi digitali installati a bordo dei veicoli come cronotachigrafo e scatola nera. Sulla base di tali riscontri congiuntamente a tutte le altre importanti valutazioni tecniche e testimoniali che saranno ricercate dagli organi di polizia, spetterà poi al prefetto decidere se disporre tempestivamente la sospensione della patente per un periodo prolungato nel caso in cui risulti evidente la responsabilità dell’autista. La legge, in vigore dal 25 marzo, ha innovato sostanzialmente le misure punitive previste in caso di sinistro stradale con lesioni giudicate guaribili in un periodo di tempo superiore a 40 giorni e in caso di decesso. Per questo motivo l’organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale ha diramato istruzioni ad hoc, molto puntuali. Dalla differenziazione delle tre tipologie di reato (generica, grave e gravissima) il Ministero dell’Interno si sofferma sulle aggravanti derivanti dalla condotta di guida: per l’eccesso di velocità risultano utili tutti gli strumenti che consentono di effettuare una valutazione quantitativa, anche se non omologati in tal senso (oltre ai dispositivi del veicolo sarà opportuno reperire qualsiasi elemento utile alla sua determinazione indiretta); i sistemi di videosorveglianza permetteranno di verificare il passaggio con il semaforo rosso, la circolazione contromano, l’inversione di marcia con visibilità limitata, un sorpasso in corrispondenza di un attraversamento pedonale, il superamento della striscia continua di mezzeria, etc.. Per i ricorsi alle multe riferite a questi reati diventa competente il tribunale, come previsto nell’art. 221 del codice stradale, che trasferisce il destino delle sanzioni amministrative connesse ai nuovi reati alla competenza del giudice penale.
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