Dopo aver seguito la vicenda del bando di assegnazione del Cara di Castelnuovo di Porto (Roma), riceviamo e pubblichiamo la nota della cooperativa Eriches 29: «È stata pubblicata la sentenza emessa dalla sezione 1 ter del TAR Lazio in merito alla vicenda CARA di Castelnuovo di Porto. Il Collegio con una sentenza di 83 pagine ha confermato la esclusione del consorzio Eriches 29 dalla gestione dell’appalto che si è già attivato per azionare il ricorso al Consiglio di Stato, spiegando tale esclusione nelle ultime 15 pagine delle 83 totali della sentenza con la risibile motivazione di aver inquadrato le figure professionali infermieristiche col livello D1 in luogo del livello D2.
OFFERTA RITENUTA NON CONGRUA – In sintesi il collegio avrebbe ritenuto non congrua l’offerta di Eriches, nonostante sia stata sottoposta a 4 mesi di analisi da parte della Prefettura di Roma, poiché il suddetto diverso inquadramento determina una differenza annua di euro 11.200 su un totale annuo di quasi 6 milioni di euro di appalto pari allo 0,2%o del valore dell’appalto e nonostante tale differenza avrebbe potuto trovare copertura in altre voci di costo indicate in offerta e stimate in eccesso. Eriches 29 intende mantenere alta l’attenzione su una procedura che si è rivelata anomala sin dall’inizio. Occorre ricordare che il 21 febbraio di quest’anno abbiamo sottoscritto il contratto di gestione dei servizi, dopo aver subìto ben 4 approfondimenti della Stazione Appaltante sulla presunta anomalia dell’offerta, dopodiché alla vigilia della nostra immissione in servizio per il 1 marzo, abbiamo subito i 2 stop dalla 1 Sezione ter del Tar del Lazio presieduta dal Giudice Linda Sandulli.
IL MAGISTRATO AMMINISTRATIVO – Ricordiamo che il Magistrato Amministrativo detiene insieme al marito l’80% delle quote sociali della PROETI SR.L., una ditta edile che deve la metà del suo fatturato ai lavori affidati dalla Prefettura ma il Collegio da Lei presieduto è proprio quello che decide sulla regolarità delle gare bandite dalla Prefettura ovvero l’interlocutore di riferimento con cui fa affari la società di famiglia. Sarebbe stata opportuna un’astensione dal giudizio amministrativo da parte del Giudice sui procedimenti riguardanti un committente della società sua e del marito. In assenza dell’opportuna astensione dal giudizio il risultato per noi del Consorzio Eriches 29 è che ci ritroviamo esclusi da una gara per cui avevamo già sottoscritto il contratto».
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