Entro il 16 dicembre bisogna versare l’ultima rata di Tasi e Imu. È uno dei meccanismi più farraginosi nella storia della Repubblica. La nuova Tasi sta mandando in tilt uffici amministrativi, Caf e patronati di Roma e provincia.
SCADENZA – Si deve pagare (il 50% del totale dovuto su base annua) entro il prossimo 16 dicembre. LEGGI ANCHE IL VADEMECUM
DEFINIZIONE PRIMA CASA – È sempre qualificato dalla legge come prima casa: – l’immobile nel quale nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; – l’ex casa coniugale assegnata dal giudice ad un coniuge in seguito a separazione giudiziaria; – l’immobile di proprietà di personale dipendente delle forze armate anche se non utilizzato in seguito a trasferimento per motivi di servizio, purché non dato in locazione. I Comuni a loro volta possono considerare come assimilato alla prima casa: – l’immobile non locato posseduto da anziani trasferiti in casa di cura; – l’immobile non locato posseduto da italiani residenti all’estero e iscritti all’Aire; – l’immobile concesso in comodato come prima casa ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli), entro un limite massimo della rendita catastale pari a 500 euro, oppure quando il comodatario ha un reddito Isee fino a 15.000 euro annui. Come previsto per l’Imu, in caso di coniugi con più immobili nello stesso Comune, spetta a loro decidere quale immobile considerare come abitazione principale, comunicando questa scelta con la dichiarazione Imu, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica.
LA BASE IMPONIBILE – Le aliquote della Tasi sono stabilite a livello locale nell’ambito del tetto massimo fissato dalla legge che per la prima casa è del 2,5 per mille, con la possibilità dei comuni di aumentare l’aliquota di 0,8 punti, ossia fino al 3,3 per mille. Per calcolare la base imponibile sulla quale applicare l’aliquota Tasi stabilita dal Comune occorre eseguire gli stessi conteggi previsti per l’Imu. La base imponibile, infatti, è anche in questo caso la rendita catastale rivalutata del 5%, alla quale si applicano i moltiplicatori che variano a seconda della categoria. Si applicano anche tutte le altre disposizioni previste per l’Imu, compreso il diritto alla riduzione del 50% della base imponibile in caso di immobili di interesse storico artistico e fabbricati inagibili o inabitabili.
COME PAGARE – L’imposta è dovuta da ciascun proprietario in riferimento alla sua quota di possesso e all’utilizzo dell’immobile, in quanto la solidarietà tra soggetti obbligati al pagamento non incide sulla determinazione dell’importo dovuto da ciascuno. Così, ad esempio, nel caso di due proprietari, se solo uno di loro abita nell’appartamento, la Tasi andrà “scomposta”:
LE DETRAZIONI Per la prima casa i Comuni hanno la facoltà di fissare detrazioni che sono principalmente di due tipi: in base al reddito del proprietario, oppure in riferimento alla rendita dell’immobile. Il Comune di Roma ha stabilito le seguenti agevolazioni in base alla rendita: detrazione di 110,00 euro agli immobili con rendita iscritta in catasto sino a 450 euro; detrazione di 60,00 euro agli immobili con rendita iscritta in catasto tra 451 euro e 650,00 euro; detrazione di 30,00 euro agli immobili con rendita iscritta in catasto tra 651 euro e 1.500,00 euro. In base a questo sistema di agevolazioni, nel caso di un solo proprietario di una casa con rendita di 450 euro, la cui base imponibile è pari a 75.600 euro, la Tasi da pagare su base annua risulta pari a: (75.600 x 0,25%) = 189 euro. Applicando la detrazione di 110 euro la somma dovuta è quindi di 79 euro.
LA SOGLIA MINIMA – La Tasi non è però dovuta se l’importo complessivo su base annua è al di sotto dei 12 euro, o della soglia stabilita dal Comune.
I NUMERI – Sono 63.500 i contribuenti chiamati a saldare l’Imposta municipale propria, 46 mila quelli interessati dal Tributo sui servizi indivisibili Scade il 16 dicembre il termine per pagare la seconda rata a saldo di Imu e Tasi per i contribuenti che non hanno provveduto al pagamento in un’unica soluzione a giugno. L’importo da versare è uguale a quello della prima rata semestrale, con conguaglio solo in caso di variazione di aliquote.
IMU – Con l‘IMU (che si paga su prime case di lusso e immobili diversi dall’abitazione principale) non si può fare la stessa operazione, perché l’acconto è stato pagato in tutti i casi in giugno: con le nuove aliquote nei Comuni in cui c’era già la delibera, con quelle dell’anno scorso in quelli che hanno deliberato dopo. Risultato: laddove la delibera è successiva a giugno (come Milano e Roma), bisogna rifare il conto applicando l’aliquota 2014 e poi sottraendo quanto già versato in sede di acconto.